È quanto emerge dalla perizia del Professor Stefano Loconte, esperto nominato dalla Procura di Roma per verificare la sussistenza del reato di truffa denunciato dall’Adusbef. Il documento, datato 22 aprile 2013, è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano l’11 gennaio scorso, e di fatto conferma tutte le perplessità espresse da Frontis Governance ed ECGS due anni fa.
Il 27 gennaio 2012, i proxy advisors avevano formalmente richiesto all’allora Presidente di UniCredit, Dieter Rampl, di recuperare il compenso in eccesso corrisposto ad Alessandro Profumo al momento delle sue dimissioni. La liquidazione di 36,5 milioni di euro (più 1,5 milioni di euro per un patto di non concorrenza), pagata nel 2010 all’ex Amministratore Delegato, non solo non era giustificata dai risultati raggiunti dalla Banca, ma risultava in netto contrasto con le raccomandazioni della Commissione Europea del 2009 (che limitano le liquidazioni all’equivalente di due annualità del solo compenso fisso) e con le stesse politiche di remunerazione del Gruppo UniCredit, che prevedevano una “buonuscita” pari a tre annualità di retribuzione globale. Secondo le valutazioni di Frontis Governance ed ECGS, UniCredit avrebbe dovuto chiedere la restituzione di circa 27 milioni di euro, al netto delle imposte già pagate. La risposta di UniCredit, ricevuta il 16 febbraio 2012, si era limitata a riportare l’intervento del Presidente alla precedente Assemblea Ordinaria, in cui la maxi-liquidazione era genericamente giustificata dalle previsioni normative e contrattuali.
A due anni di distanza, finalmente emerge che l’iniziativa di ECGS non solo era ampiamente giustificata, ma era stata addirittura anticipata dalla Banca d’Italia. Nel documento del Prof. Loconte è infatti riportato un carteggio dell’autorità di vigilanza in cui si legge che, come sostenuto da ECGS, “il riconoscimento di un’indennità pari a tre annualità, che corrisponde alla misura massima astrattamente contemplata nelle previsioni del CCNL, non risulta allineato alle indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea”. La Banca d’Italia contestava inoltre che UniCredit avesse considerato “ai fini del calcolo dell’indennità gli importi dei bonus (di lungo e di breve) percepibili dall’AD in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati”, che il riferimento alle performance passate fosse piuttosto generico, limitandosi alla capitalizzazione complessiva di Borsa, e che non fossero previste “forme di differimento di parte dell’indennità corrisposta al Sig. Profumo”. In seguito alla giustificazione generica di UniCredit, simile a quella inviata a Frontis Governance ed ECGS, la massima autorità di vigilanza bancaria italiana si era limitata a confermare i rilievi già esposti.
Il documento del consulente della Procura di Roma dimostra poi, in maniera chiara e dettagliata, come l’ammontare della “buonuscita” non fosse giustificato né dal contratto di assunzione del Dott. Profumo del 2002, né in alcun modo dalle performance della banca.
La richiesta di Frontis Governance ed ECGS non contestava la legalità della maxi-liquidazione pagata da UniCredit, che è stata anche confermata dalla relazione del Prof. Loconte, ma sollecitava la banca ad intraprendere un’azione forte, volta a ristabilire la fiducia dei propri azionisti. Le politiche retributive del Gruppo UniCredit, come per qualsiasi altra società quotata italiana, sono soggette al voto degli azionisti. Se la stessa società contraddice nei fatti le proprie politiche, senza peraltro fornire un’adeguata giustificazione né ai propri azionisti né all’autorità di controllo, come si può credere che le politiche attuali e future saranno effettivamente rispettate?